Articolo 9 del Decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347
Articolo 8Articolo 10
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22 ottobre 1995
Art. 9. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534
Entrata in vigore il 22 ottobre 1995
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