Articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
Articolo 3 terArticolo 3 quinquies
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29 aprile 2012
Art. 3-quater. (( (Termini per adempimenti fiscali). )) (( 1. All' articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione". ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2012
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