Art. 3-ter. (Norma di interpretazione autentica). 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa la benzina. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ,convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 34-bis, comma 1) che "Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all' articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari".
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ,convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 34-bis, comma 1) che "Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all' articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari".