Massima: Nella rappresentanza in Italia di una societa estera di Assicurazione, il rapporto intercorrente fra la societa rappresentata e il rappresentante, si atteggia diversamente a seconda che lo si esamini nei confronti dei terzi o tra le parti mentre nei rapporti con i terzi deve soddisfare ad esigenze pubblicistiche prescritte dalla legge e tutela di interessi generali, nei rapporti interni puo assumere la configurazione che le parti, nella loro autonomia, ed in relazione anche alla natura del rappresentante (persona fisica o giuridica), ritengano di adottare, non essendovi al riguardo altro limite che quello della compatibilita con il potere di rappresentanza prescritto dallo art. 32 RDL 29 aprile 1923, n.966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473.*
Massima: La facolta, al collegio riconosciuta dall'art.189, ultimo comma, cod.proc.civ. di decidere tutta la causa anche quando questa gli sia stata rimessa per la decisione di una questione preliminare, non puo essere limitata dalle parti, in quanto non dalla volonta di esse ma dalla legge traggono origine i predetti poteri decisori. ( V. 281-66, massima n.320538).*
Leggi di più...- procedimento civile in genere·
- rapporto con il rappresentante·
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- configurazione interna·
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