Articolo 11 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
Articolo 10Articolo 12
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19 gennaio 1993
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21 marzo 1993
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17 maggio 1995
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12 luglio 1996
Art. 11. Esecuzione forzata a danno degli enti locali 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province, della comunita' montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonche' le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68 . ((10)) 1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunita' montana o dei consorzi fra enti locali.
Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma I del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali.
((10)) 1-ter. All' articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , introdotto dall' articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o 'di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge".

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 ha disposto (con l'art. 123, comma 1, lettera e)) che i commi 1 e 1-bis del presente articolo, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, sono abrogati.
Entrata in vigore il 12 luglio 1996
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