Art. 5 (Entrata in vigore)
1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell'articolo 4.
2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell'articolo 4.
2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.