Art. 20.
Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione
delle operazioni
1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64 , 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea si rimanda alle note dell'articolo 1.
Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione
delle operazioni
1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64 , 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea si rimanda alle note dell'articolo 1.