Articolo 4 del Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1988
Art. 4. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 7 LUGLIO 1988, N. 254
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente