Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 novembre 1961
Art. 18.
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna, degli istituti tecnici femminili, nonche' tra le direttrici delle scuole professionali femminili, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 .
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell' art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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