Articolo 5 del Decreto 4 agosto 2023, n. 109
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 agosto 2023
Art. 5. Domande di iscrizione 1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilita':
a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
b) le proprie generalita' e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonche' sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
m) l'attivita' professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attivita' professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonche' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.
4. Il comitato verifica la veridicita' delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 . Il rilascio di dichiarazioni mendaci e' motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa e' gia' avvenuta, di cancellazione dall'albo.
5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
Note all'art. 5:
- Per l'art. 16 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 :
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
Entrata in vigore il 26 agosto 2023
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