Articolo 67 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 febbraio 1934
Art. 67.

Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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