Articolo 63 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 62Articolo 64
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1 febbraio 1934
Art. 63.

Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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