Articolo 47 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
8 maggio 1940
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Versione
11 luglio 1947
Art. 47.

Il professionista radiato dall'albo puo' esservi reiscritto purche' siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivo' da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.
Il termine e' di sei anni e sulla domanda di reiscrizione e' competente a decidere il Direttorio del Sindacato nazionale fascista, della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio. ((11))

II termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrera', nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione.

Sull'istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l'albo per il quale e' domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31.

--------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597 , nel modificare l' art. 1, comma 1, n. 17 della L. 23 marzo 1940, n. 254 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermi rimanendo i termini stabiliti dall' art. 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254 , sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo e' competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale e' domandata la reiscrizione".
Entrata in vigore il 11 luglio 1947
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