Articolo 61 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 60Articolo 62
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
8 maggio 1940
Art. 61.

L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, e' determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.

Tale onorario, in relazione alla specialita' della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, puo' essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.

((Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorita' giudiziaria della circoscrizione per la quale e' costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.

Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto))
Entrata in vigore il 8 maggio 1940
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