Articolo 42 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
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1 febbraio 1934
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11 aprile 1971
Art. 42. ((Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista))
Entrata in vigore il 11 aprile 1971
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