Articolo 13 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 febbraio 1934
Art. 13.

Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su cio' che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto e' disposto nell' articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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