Art. 13.
Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su cio' che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto e' disposto nell' articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale .
Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su cio' che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto e' disposto nell' articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale .