Articolo 44 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 febbraio 1934
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Versione
8 maggio 1940
Art. 44.

Salvo quanto e' stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale e' sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti e' sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

((Le autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista e' iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato))
Entrata in vigore il 8 maggio 1940
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