Articolo 21 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Articolo 22Articolo 32
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Art. 21. (Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura: (9) ((12)) a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale, anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione della sostenibilita'; (9) ((12)) b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualita' delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 ; (9) ((12)) d) la formazione dei controllori di qualita' incaricati dei controlli di qualita' di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro; (9) ((12)) e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo 26; (9) ((12)) f-bis) il controllo della qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis; (9) ((12)) f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonche' dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. (9) ((12)) 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle societa' di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.
3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e puo' indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.
6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione legale;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalita' telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , gli incarichi di revisione legale conferiti in conformita' del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualita'.
7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.
9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualita'.
9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilita' finale per le attivita' di cui al comma 1 e dei controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22. (9) ((12)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".
Entrata in vigore il 10 agosto 2025
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