La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 672 del codice penale .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480)) ((13))
La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell' articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
La somma dovuta e' da lire centomila a lire un milione per la violazione dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.
La somma dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 .
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".