Articolo 124 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 121Articolo 125
Versione
11 luglio 1940
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Versione
7 aprile 2012
Art. 124.

E' richiesta la licenza dell'autorita' di P. S., a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
Entrata in vigore il 7 aprile 2012
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