Art. 20. Mezzi finanziari dell'Ente 1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , le seguenti:
il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;
i proventi derivanti dall'attivita' di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonche' dai corrispettivi relativi alle attivita' di erogazione dei servizi;
i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e dal relativo regolamento di esecuzione;
i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.
2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.
Note all' art. 20:
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , reca: "Nuovo codice della strada ".
il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;
i proventi derivanti dall'attivita' di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonche' dai corrispettivi relativi alle attivita' di erogazione dei servizi;
i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e dal relativo regolamento di esecuzione;
i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.
2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.
Note all' art. 20:
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , reca: "Nuovo codice della strada ".