I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. (8a)
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .(5)
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 , ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. --------------- AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".