Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 38 bis 3Articolo 37
Versione
13 gennaio 1973
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1 febbraio 1979
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30 aprile 1989
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30 ottobre 1993
Art. 53. Presunzioni di cessione e di acquisto

Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro: le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo ((o da atto registrato presso l'ufficio del registro.))
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma. (20)
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
"Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' al n. 6 ) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall' art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1993
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