Art. 34.
Modalita' di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Documentazione
Al fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' giornalistica nell'ultimo biennio.
Coloro che esplicano la propria attivita' con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.
I collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio dell'attivita' giornalistica da parte degli interessati.
((Coloro i quali svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69))
Il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio dell' attivita' giornalistica da parte degli interessati.
Modalita' di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Documentazione
Al fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' giornalistica nell'ultimo biennio.
Coloro che esplicano la propria attivita' con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.
I collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio dell'attivita' giornalistica da parte degli interessati.
((Coloro i quali svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69))
Il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio dell' attivita' giornalistica da parte degli interessati.