Articolo 5 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 marzo 1965
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Versione
13 giugno 1972
Art. 5.
Assemblea per l'elezione del Consigli regionali o interregionali - Durata

((L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti e' inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonche' del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovra' cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione))
Per coloro che non siano in regola con il pagamento del contributi previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla, eventuale seconda convocazione.
Entrata in vigore il 13 giugno 1972
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