Art. 35. ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
L'Ispettorato ha inoltre facolta':
a) ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA))
b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;
c) ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA))
(1) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 636 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "All'art. 35 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e' aggiunta la lettera seguente:
«d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso e' dichiarato inammissibile dall'autorita' giudiziaria, se non e' accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso»".
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente articolo, comma 2, lettera d).
L'Ispettorato ha inoltre facolta':
a) ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA))
b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;
c) ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA))
(1) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 636 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "All'art. 35 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e' aggiunta la lettera seguente:
«d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso e' dichiarato inammissibile dall'autorita' giudiziaria, se non e' accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso»".
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente articolo, comma 2, lettera d).