Art. 35-bis. ((Sanzioni relative al Titolo III-bis)) (( 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:
a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorita' nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15 , 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE ;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.
2. Al trasgressore e' applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facolta' di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorita' di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e' devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. ))
a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorita' nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15 , 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE ;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.
2. Al trasgressore e' applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facolta' di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorita' di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e' devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. ))