Articolo 55 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
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25 giugno 2015
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8 ottobre 2016
Art. 55. Abrogazioni e norme transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ;
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
c) l' articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 ;
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003 .
e) l' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ;
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5;
h) l' articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ;
i) l' articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 ;
l) l' articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia' attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.
2. L' articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e' abrogato dal 1° gennaio 2017.
(( 2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. )) 3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2016
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