Articolo 48 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Articolo 47Articolo 49
Versione
25 giugno 2015
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Versione
17 marzo 2017
Art. 48. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49)) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017".
Entrata in vigore il 17 marzo 2017
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