Art. 49. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49)) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017".
Il D.L. 17 marzo 2017, n. 25 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017".