Articolo 18 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Articolo 17Articolo 19
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25 giugno 2015
Art. 18. Computo del lavoratore intermittente 1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Entrata in vigore il 25 giugno 2015
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