Articolo 2 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34
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25 marzo 2016
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10 agosto 2024
Art. 2. Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di squadre investigative comuni 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis , 3-quater e 3-quinquies , e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta puo' essere formulata anche quando vi e' l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di piu' Stati membri o di assicurarne il coordinamento.
3. Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, la richiesta e' formulata d'intesa fra loro.
4. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune e' trasmessa alla autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra investigativa comune ne da' informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) del codice di procedura penale , al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.
Entrata in vigore il 10 agosto 2024
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