Articolo 2 del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136
Articolo 1Articolo 2 bis
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Art. 2. Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte 1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, e' istituito ((presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro della difesa)) . Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle attivita' della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia' acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud)) entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, e' istituita una Commissione composta da ((un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)) , del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e della regione Campania, nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
(( 3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica. )) 4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo' essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 . La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita' di cui al presente comma. Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.
4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108 , su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunita' locale alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all' articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita' di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanita', stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell' articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 . Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all' articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e' determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalita' organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , commessi nel territorio della regione Campania.
5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.
Entrata in vigore il 15 agosto 2018
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