Articolo 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 agosto 1931
>
Versione
4 aprile 1936
Art. 3.

Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 1 sono Regi, allorche' come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.

Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro per l'educazione nazionale puo', in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facolta' compete anche al Ministro per le finanze relativamente alla gestione amministrativa-contabile.

Ciascuna Regia scuola o Regio istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti di istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai Consigli di amministrazione.

((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489)) .
Entrata in vigore il 4 aprile 1936
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente