Art. 12. Disposizioni di coordinamento e finali 1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole «del procedimento» sono inserite le seguenti «, incentivi per funzioni tecniche»;
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo.».
2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2024, N. 32)) .
a) alla rubrica, dopo le parole «del procedimento» sono inserite le seguenti «, incentivi per funzioni tecniche»;
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo.».
2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2024, N. 32)) .