Art. 4. Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore
e disposizioni procedurali 1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede l'adunanza generale ((e la giunta)) ;
b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformita' alle previsioni dell'articolo 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto;
c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta;
d) ha facolta' di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'articolo 2, comma 5;
e) ha facolta' di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere.
2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'.
4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.
5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali.
L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'.
6. Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta.
e disposizioni procedurali 1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede l'adunanza generale ((e la giunta)) ;
b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformita' alle previsioni dell'articolo 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto;
c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta;
d) ha facolta' di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'articolo 2, comma 5;
e) ha facolta' di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere.
2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'.
4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.
5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali.
L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'.
6. Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta.