Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87
Articolo 14Articolo 16
Versione
10 giugno 2016
Art. 15.

Finalita' del trattamento

1. I dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale in risposta ad una richiesta di consultazione o di raffronto e' autorizzato esclusivamente allo scopo di:
a) accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati;
b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria in caso di concordanza dei dati;
c) effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17.
3. Il trattamento dei dati ricevuti e' altresi' ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale italiana.
4. Il punto di contatto nazionale tratta i dati che gli vengono trasmessi dal punto di contatto di un altro Stato membro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, solo se tale trattamento e' necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalita' di cui al comma 2, lettere b) e c).
Entrata in vigore il 10 giugno 2016
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