Articolo 18 - Accordo della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 17Articolo 19
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31 marzo 2015
Articolo 18

Rimborsi

L'istituzione competente dovra' rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14, 15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.

Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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