Articolo 19 - Accordo della Legge 2 febbraio 2012, n. 8
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 febbraio 2012
ARTICOLO 19

Aspetti sociali

Le parti contraenti assicurano che la loro legislazione preveda gli standard minimi per il trasporto aereo di cui all'allegato III, parte G, del presente accordo.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente