Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1934 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 ottobre 2016 |
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Versioni del testo
- Articolo 1Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
Art. 1.
( Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.
E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed e' composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-Procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale. - Articolo 2Art. 2.
(Art. 1 - 2° comma - R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 - 1 ° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa. - Articolo 3Art. 3.
( Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.
La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.
Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.