Articolo 3 del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16
Articolo 2Articolo 3 bis
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Art. 3.

«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

1. E' autorizzata la costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all' articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. ((Rientrano, altresi', nello scopo statutario della Societa' le attivita' relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalita' e l'accessibilita', anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.)) Il piano complessivo delle opere e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall' articolo 61, commi 4 , 5 , 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 . L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa' diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all' articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ; conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017 , che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all' articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile .
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e' composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' degli interventi di cui all' articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 . L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione puo', in qualunque momento, impartire direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome e di altri soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e' conferito all'amministratore delegato della medesima Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile .
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 FEBBRAIO 2024, N. 10 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 2024, N. 42 .
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 . Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni e' attribuito alla Societa' un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo e' incluso nella voce 'oneri di investimento' compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Societa' delle attivita' previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi e' attribuito alla medesima Societa' un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita' progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all' articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia".
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita' espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l' articolo 125 del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(22)

------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "Con riferimento alla societa' di cui all' articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ".
Entrata in vigore il 12 marzo 2026
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