Art. 39-quater. ((Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni
musicali in spettacoli di intrattenimento)) (( 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 6 , 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro". ))
musicali in spettacoli di intrattenimento)) (( 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 6 , 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro". ))