Articolo 39 quater del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
Articolo 39 terArticolo 39 quinquies
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1 dicembre 2007
Art. 39-quater. ((Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni
musicali in spettacoli di intrattenimento)) (( 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 6 , 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro". ))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2007
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