Articolo 17 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 17.

Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999