Articolo 27 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 27.

Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in piu' delle 24 o fino a 96;

n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.

Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.

Quando le persone di bassa forza siano piu' di 24 si installera' una latrina separata per i sottufficiali.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999