Articolo 86 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 85Articolo 87
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 86.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sara' fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione e' obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999