Art. 90.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento ne' superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. ((3))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI
Visto, il Guardasigilli: Solmi
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento ne' superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. ((3))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI
Visto, il Guardasigilli: Solmi
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".