Art. 19.
Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione dei risultati ottenuti e, ove trattisi di cooperative edilizie, anche il riparto tra i soci della spesa occorsa per la costruzione.
Sulla base della relazione conclusiva sul costo dell'opera, preveduta dal precedente comma, e con i criteri stabiliti dall' art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 , l'ente di gestione determina i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni, da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale.
Per il periodo intercorrente tra la consegna degli alloggi e la definitiva determinazione delle quote, l'ente di gestione stabilisce canoni provvisori sulla scorta degli elementi contabili di spesa in suo possesso.
Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione dei risultati ottenuti e, ove trattisi di cooperative edilizie, anche il riparto tra i soci della spesa occorsa per la costruzione.
Sulla base della relazione conclusiva sul costo dell'opera, preveduta dal precedente comma, e con i criteri stabiliti dall' art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 , l'ente di gestione determina i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni, da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale.
Per il periodo intercorrente tra la consegna degli alloggi e la definitiva determinazione delle quote, l'ente di gestione stabilisce canoni provvisori sulla scorta degli elementi contabili di spesa in suo possesso.