Articolo 4 della Legge 11 gennaio 1986, n. 3
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 gennaio 1986
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 4. (( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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