Articolo 110 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236
Articolo 109Articolo 111
Versione
6 luglio 2013
Art. 110. Dilazione dei termini di approntamento
(art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilita' di esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, puo' prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
Entrata in vigore il 6 luglio 2013
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