Articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236
Articolo 125Articolo 127
Versione
6 luglio 2013
Art. 126.

Disapplicazione delle penalita'
( art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000 )

1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalita' nelle quali l'esecutore sia incorso e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale e' stata comunicata l'applicazione della penalita'.
2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, e' indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.
Entrata in vigore il 6 luglio 2013
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